Articolo aggiuntivo n. 13-ter.01 al ddl C.1117 in riferimento all'articolo 13-ter.

testo emendamento del 05/09/18

  Dopo l'articolo 13-ter, è aggiungere il seguente:

Art. 13-quater.
(Sospensione della disciplina di cui ai commi 910, 911, 912, 913 e 914, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per il personale marittimo).

  L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 910, 911, 912, 913 e 914, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sospesa fino al 31 dicembre 2019, limitatamente agli anticipi della retribuzione corrisposti in favore del personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffico internazionale.