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Proposta di modifica n. 13.120 al ddl C.1117 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 05/09/18

  Dopo il comma 04 aggiungere i seguenti:
  05. Al fine favorire la ripresa e lo sviluppo delle attività imprenditoriali direttamente e indirettamente interferite dai danni conseguenti al crollo del Ponte Morandi di Genova avvenuto il 14 agosto 2018, le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, in materia di istituzione di zone economiche speciali (ZES), si applicano anche in riferimento all'intero perimetro portuale e retroportuale del comune di Genova, fino a comprendere i retroporti di Rivalta Scriva, Alessandra e Piacenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del presidente della regione Liguria, sono disciplinate le modalità attuative del presente comma, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  06. Agli oneri derivanti dal comma 04-bis si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi strutturali comunitari relativi al ciclo di programmazione 2014-2020, anche mediante: riprogrammazione dei programmi cofinanziati.