presentato il 05/09/2018 in I Affari costituzionali della Camera da Manuela GAGLIARDI (Misto) e altri e altri 20 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 05/09/18
Dopo il comma 04 aggiungere i seguenti:
05. Al fine favorire lo sviluppo del tessuto imprenditoriale delle piccole e microimprese direttamente e indirettamente interferite dai danni conseguenti al crollo del Ponte Morandi di Genova avvenuto il 14 agosto 2018, è istituita la zona franca urbana nell'area territoriale del comune di Genova ai sensi del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la cui perimetrazione è costituita dall'area della zona rossa o limitrofa a questa entro il limite dei 30.000 abitanti.
06. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 05 i titolari di reddito di impresa industriale e commerciale il cui reddito nel 2017 sia stato non superiore a 150.000 euro, a condizione che tale reddito derivi da imprese:
a) che rientrino nella definizione di piccola o micro impresa, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003;
b) già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
c) non in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
d) i cui titolari siano nel pieno esercizio dei propri diritti civili;
e) la cui sede principale o unità locale sia ubicata all'interno della zona franca urbana come individuata dal comma 05;
f) che rientrino nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea agli aiuti: «de minimis»;
07. I titolari di reddito di impresa individuati ai sensi del comma 06 possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 05 nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». I titolari di reddito di impresa possono beneficiare, nei limiti di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, dell'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive e dell'esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica.
08. Agli oneri derivanti dai commi da 05 a 07, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito dall'articolo 1, commi da 431 a 434, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Conseguentemente, alla rubrica dopo la parola: sviluppo aggiungere le seguenti: economico e.