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Articolo aggiuntivo n. 1.05 al ddl C.2019 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 01/08/19

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

  L'articolo 3 del decreto legislativo del 3 aprile 1998, n. 134, è sostituito dal seguente:

Art. 3.

(Organi)

  1. Organi consultivi del Ministero per i beni e le attività culturali, in seno alla Direzione Generale, sono il “Consiglio Generale per le Arti Sceniche” e le “Commissioni Consultive per le Arti Sceniche”.
  La Consulta per lo spettacolo svolge funzioni di consulenza e verifica in ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore ed in particolare con riferimento alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse statali per il sostegno alle attività dello spettacolo.
  È composta da quattro sezioni, per le arti sceniche, ciascuna competente per musica, danza, prosa, attività circensi e spettacolo viaggiante; è presieduta dal Ministro e composta dai componenti di ciascuna sezione (non più di sette), cioè appartenenti a sindacati ed associazioni di categoria e rappresentanti della Conferenza unificata, nonché dal Direttore Generale.
  I componenti vengono nominati con decreto del Ministro a seguito di designazione delle associazioni di categoria su invito del Direttore Generale.
  Le Commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo (per la musica, per il teatro, per la danza, e per i circhi e lo spettacolo viaggiante) hanno funzione consultiva, possono aumentare o diminuire il contributo in base a percentuali prestabilite, in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative afferenti alle richieste di contributo nei settori di rispettiva competenza. Le Commissioni con il parere non escludere istanze dai contributi. I componenti di ogni commissione sono sette scelti tra esperti, operatori, docenti universitari, critici e personaggi di chiara fama altamente qualificati nelle materie di competenza.
  I suoi componenti sono cinque nominati dal Ministro, uno dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e uno dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.».