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Articolo aggiuntivo n. 1.01 al ddl C.2019 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 01/08/19

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Fondo in favore degli artisti e artigiani)

  1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo per la formazione di giovani artisti e artigiani, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, destinato all'erogazione di borse di studio, di durata da dodici a trentasei mesi, a giovani italiani di età inferiore ai trentacinque anni per lo svolgimento di studi e ricerche, presso istituti nazionali legalmente riconosciuti, previa presentazione del progetto di studio o di ricerca da parte del candidato.
  2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 1.
  3. All'onere derivante dal comma 1, quantificato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.