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Proposta di modifica n. 2.100 al ddl S.1124 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 31/07/19

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Disposizioni transitorie e finali)

        1. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «, previsto dall'articolo 99 della Costituzione» sono soppresse;

        b) all'articolo 10, comma 1:

            1) all'alinea, le parole: «In conformità a quanto previsto dall'articolo 99, secondo e terzo comma, della Costituzione,» sono soppresse;

            2) alla lettera g), le parole: «con le stesse modalità previste per la propria iniziativa legislativa» sono soppresse;

            3) la lettera i) è abrogata;

        c) all'articolo 10-bis, comma 1, alinea, le parole: «In attuazione di quanto previsto dall'articolo 99 della Costituzione» sono soppresse.

        2. Fino alla data di entrata in vigore della legge che riordina e razionalizza, anche attraverso l'istituzione di un'unica autorità indipendente, le funzioni svolte dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, nonché le funzioni di rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e di vigilanza sull'esercizio del diritto di sciopero nell'ambito dei servizi pubblici essenziali previste dall'ordinamento vigente, ai fini della continuità nella tutela dei diritti, dei poteri e delle facoltà riconosciuti alle associazioni di categoria rappresentate nel medesimo Consiglio, si applicano le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 936, come modificate dal presente articolo.»