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Articolo aggiuntivo n. 1.06 al ddl C.2019 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 30/07/19

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

  L'articolo 3 del decreto legislativo del 3 aprile 1998, n. 134, è sostituito dal seguente articolo:
Art. 3.

  Per categorie teatrali si intendono, ai fini della presente legge e sono riconosciute a livello nazionale, i seguenti:
   1) teatri nazionali; 2) teatri di rilevante interesse culturale; 3) imprese di produzione teatrale; 4) imprese di produzione teatrale »prime istante«; 5) imprese di produzione di teatro di figura e di immagine; 6) imprese di Produzione di teatro di figura e di immagine «prime istanze»; 7) teatro di strada; 8) Centri di produzione teatrale; 9) circuiti regionali; 10) organismi di programmazione; 11) organismi di programmazione in comuni con numero di abitanti inferiore a cinquecentomila; 12) festival; 13) festival e rassegne di teatro di strada; 14) teatro sperimentale; 15) teatro dei ragazzi.

  Sono definiti centri di produzione teatrale gli organismi che svolgono attività di produzione e di esercizio, avendo la disponibilità in esclusiva di un Teatro di almeno 200 posti (dotato di regolare certificato di agibilità).
  Tali organismi dovranno effettuare:
   1) un minimo di 100 giornate recitative di produzione e 120 giornate recitative di programmazione, di cui almeno 40 giornate recitative di ospitalità;
   2) un minimo di 1600 giornate lavorative che possono essere realizzate nell'ambito di attività di laboratorio, che saranno riconosciute fra le giornate recitative di produzione, in misura del 10 per cento.

  Ai centri di produzione teatrale e riconosciuta la specifica funzione di Centri di promozione culturale fondamentale per il territorio. Non necessitano di contributi locali per il riconoscimento.
  L'attività recitativa svolta all'estero è riconosciuta entro il limite del 30 per cento dell'attività programmata. Si considerano esclusivamente le rappresentazioni ovvero gli spettacoli compiuti certificabili come tali sulla base del contratto con l'organismo ospitante e/o delle relative distinte di incasso.
  Per quanto riguarda i minimi di giornate recitative di produzione teatrale, sono previste 90 giornate recitative e 1000 giornate lavorative annuali. Per le imprese di produzione teatrale »prime istanze«, i minimi solo il primo anno sono di 80 giornate recitative e di 900 giornate lavorative.
  Tutte le rappresentazioni devono rispettare i contratti nazionali.».