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Articolo aggiuntivo n. 11-ter.01 al ddl C.1117 in riferimento all'articolo 11-ter.

testo emendamento del 05/09/18

  Dopo l'articolo 11-ter aggiungere il seguente:

Art. 011-quater.
(Proroga termini per l'entrata in vigore fatturazione elettronica obbligatoria, nell'ambito dei rapporti tra privati).

  All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 916 è sostituito dal seguente:
  «916. Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1o gennaio 2019, ad eccezione degli esercenti attività di impresa che, nel periodo d'imposta in corso alla predetta data, adottano il regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e degli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 19 del medesimo decreto n. 600 del 1973, per i quali le predette disposizioni si applicano alle fatture emesse a partire dal 1o gennaio 2020. Per ciascuna categoria di soggetti indicata nel precedente periodo del presente comma l'adempimento previsto dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è abrogato a decorrere dalla data di rispettiva decorrenza dell'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 909 a 928.»;
   b) il comma 927 è sostituito dal seguente:
  «927. Le disposizioni di cui ai commi 920, 921 e 926 si applicano dal 1o gennaio 2019, ad eccezione degli esercenti attività di impresa che, nel periodo d'imposta in corso alla predetta data, adottano il regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e degli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 19 del medesimo decreto n. 600 del 1973, per i quali le predette disposizioni si applicano dal 1o gennaio 2020. Le disposizioni di cui ai commi da 922 a 925 si applicano dal 1o luglio 2018.».