Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 9-bis.03 al ddl C.1117 in riferimento all'articolo 9-bis.

testo emendamento del 05/09/18

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.1.
(Proroga delle concessioni di beni demaniali marittimi).

  1. Alle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, a quelle destinate alla pesca, alla acquacoltura, alle attività produttive ad essa connesse, alle attività sportive, nonché a quelle destinate ad approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, attualmente in essere, è riconosciuta l'estensione della durata della concessione per cinquanta anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Il comune deve comunicare ai titolari delle concessioni demaniali di cui al comma 1 l'estensione della durata della concessione demaniale per il periodo di cui al medesimo comma 1.