Proposta di modifica n. 1.113 al ddl C.924 in riferimento all'articolo 1.
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testo emendamento del 23/07/18

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire il capoverso 1) con il seguente:
  «1) Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore ai ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei e non programmabili, dell'attività ordinaria.»;

  Conseguentemente:
   a) al comma 1, lettera b), al numero 1), capoverso 01 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il contratto può essere prorogato solo nelle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1»;
   b) all'articolo 3 sopprimere il comma 2.
   c) all'articolo 14 apportare le seguenti modificazioni:
  1) al comma 2, sostituire le parole: «articoli 1 e 3, valutati in 17,2 milioni di euro per l'anno 2018, in 136,2 milioni di euro per l'anno 2019,» con le seguenti: «articoli 1 e 3, valutati in 23,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 193,5 milioni di euro per l'anno 2019,»;
  2) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «quanto a 5,9 milioni di euro per anno 2018 e a 7,4 milioni di euro per l'anno 2019,» con le seguenti: «quanto a 11,8 milioni di euro per anno 2018 e a 27,4 milioni di euro per l'anno 2019»;
  3) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «quanto a 10,8 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «quanto a 30,8 milioni di euro per l'anno 2019»;
  4) al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «42,5 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «59,8 milioni di euro per l'anno 2019».