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Articolo aggiuntivo n. 1.01 al ddl C.2000 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 25/07/19

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
   «1-ter. Il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è incrementato di 32 milioni di euro per l'anno 2019, di 37 milioni di euro per l'anno 2020 e di 42 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 32 milioni di euro per l'anno 2019, a 37 milioni di euro per l'anno 2020 e a 42 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.