Proposta di modifica n. 9.47 al ddl C.1117 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 05/09/18

  Dopo il comma 2-sexies, aggiungere i seguenti:
  2-septies. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sostituire le parole: «31 dicembre 2018» con le seguenti: «30 giugno 2019».
  2-octies. A integrazione della copertura dei maggiori oneri derivanti dal precedente comma, e comunque nei limiti di 50 milioni di euro per ciascuno anno, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.