Proposta di modifica n. 9.44 al ddl C.1117 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 05/09/18

  Dopo il comma 2-sexies, aggiungere i seguenti:
  2-septies. All'articolo 1-bis, del decreto-legge 29 maggio 2018 n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, apportare le seguenti modifiche:
   1) al comma 1 lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2020», con le parole: «1o giugno 2021»»;
   2) al comma 1 lettera b), sostituire le parole: «31 dicembre 2021», con le parole: «1o giugno 2022»;
   3) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2020», con le parole: «1o giugno 2021»;
   4) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «31 dicembre 2021», con le parole: «1o giugno 2022»;
   5) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, trovano applicazione anche con riferimento ai comuni dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017».
  2-octies. Agli oneri di cui al comma precedente, valutati in 60 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.