Proposta di modifica n. 9.43 al ddl C.1117 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 05/09/18

  Dopo il comma 2-sexies, aggiungere i seguenti:
  2-septies. Nelle more della riorganizzazione della rete ospedaliera e dell'offerta sanitaria nel territorio della Regione Abruzzo, già colpito da eventi sismici, nei Comuni di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Atri, Sulmona, Penne, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70.
  2-octies. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, la giunta regionale provvede, ad individuare i singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera per i presìdi dei suddetti comuni. Sono altresì sospese, a partire dallo stesso termine previsto dal comma precedente, le disposizioni contenute nei Decreti del Commissario ad acta con riferimento ai presidi sanitari dei medesimi Comuni.