presentato il 05/09/2018 in I Affari costituzionali della Camera da Anna Lisa BARONI (Misto) e altri e altri 27 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 05/09/18
Dopo il comma 2-sexies, aggiungere i seguenti:
2-septies. Le risorse, assegnate per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo nell'aprile 2009, le provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e le regioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, e destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti da tali eventi sismici, ancorché depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati, non sono soggette a sequestro o pignoramento e, in ogni caso, ad esecuzione forzata in forza di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Ai beneficiari di tali risorse ed ai loro aventi causa, intendendosi come tali i soggetti incaricati dal beneficiario per la fornitura di beni e l'esecuzione di opere e lavori, non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2-octies. Gli atti di sequestro o di pignoramento, e, in ogni caso, qualsivoglia azione esecutiva o cautelare che accordi il diritto di procedere ad esecuzione forzata, eventualmente notificati non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari e/o loro aventi causa come individuati al precedente comma.
2-nonies. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a tutti i rapporti sorti in dipendenza e per le finalità destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui al primo comma, ancorché formalizzatisi prima della entrata in vigore della presente disposizione.