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Proposta di modifica n. 11.2 al ddl C.1913 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Id. em. 11.3

testo emendamento del 23/07/19

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Al fine della semplificazione, digitalizzazione e dell'implementazione delle verifiche delle procedure amministrative del Ministero dell'interno in materia di istanze, dichiarazioni o atti dei privati interessati e per lo svolgimento delle operazioni preliminari necessarie all'adozione dei provvedimenti richiesti nonché per l'inoltro ai medesimi soggetti dei provvedimenti o atti rilasciati, all'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4-bis, le parole: «o altri soggetti non pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «dotati di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di infrastrutture logistiche e piattaforme tecnologiche integrate, che siano identity provider e che abbiano la qualifica di certification authorityaccreditata dall'Agenzia per l'Italia Digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e nei servizi finanziari di pagamento,»;
   b) al comma 4-ter, le parole: «possono essere autorizzati a procedere» sono sostituite dalle seguenti: «procedono» e dopo le parole: «degli interessati,» sono aggiunte le seguenti: «anche attraverso riconoscimento biometrico e firma grafometrica,».

  Conseguentemente alla rubrica è inserito, in fine, il seguente periodo: e modifiche alla legge 16 gennaio 2003, n. 3.