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Articolo aggiuntivo n. 10.0200 al ddl C.1913 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 23/07/19

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Amministrazione della pubblica sicurezza è tenuta ad avviare la sperimentazione della pistola elettrica Taser per il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei limiti di spesa di cui alla medesima disposizione.