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Proposta di modifica n. 9.22 al ddl C.1117 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 05/09/18

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 è aggiunto il seguente comma:
  «16-quinquies. Gli enti locali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 possono avvalersi delle prerogative in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 20, commi 2, 3, 4 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 per il personale non dirigenziale ancora in servizio alla data del 31 dicembre 2017 assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.».

  Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1.038.735,00 euro per il comune dell'Aquila e a 1.038.735,00 euro per i restanti comuni del cratere si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 67-sexies del decreto-legge n. 83 del 2012 convertito nella legge n. 134 del 2012, a decorrere dal 2018 e con corrispondente incremento della quota del fondo di produttività del personale.