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Proposta di modifica n. 9.20 al ddl C.1117 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 05/09/18

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.