Articolo aggiuntivo n. 6.04 al ddl C.1913 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Id. em. 6.01

testo emendamento del 23/07/19

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. All'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, dopo le parole: «è obbligatorio l'arresto ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale» sono inserite le parole: «e chiunque lancia o utilizza illegittimamente razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per remissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque atti ad offendere,».