presentato il 23/07/2019 in Assemblea della Camera da Marco SILVESTRONI (FdI) e altri 4 cofirmatari ... [ apri ]
status: Id. em. 6.9
testo emendamento del 23/07/19
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 5-bis. – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato fuori dai casi di cui all'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l'incolumità delle persone o l'integrità delle cose, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni;».
«Art. 5-ter. – Salvo che il fatto costituisca più grave reato e fuori dai casi di cui all'articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.».