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Proposta di modifica n. 5.10 al ddl C.1913 in riferimento all'articolo 5.
argomenti:  

testo emendamento del 23/07/19

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 in materia di comunicazione da parte dei gestori di strutture ricettive delle generalità delle persone alloggiate)

  1. All'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole «successive all'arrivo,» sono inserite le seguenti: «e comunque entro sei ore dall'arrivo del cliente nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore,».
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'interno con cui sono integrate le modalità di comunicazione dei dati degli alloggiati con mezzi informatici o telematici al fine di consentire l'interfacciamento diretto con i sistemi gestionali delle strutture ricettive.