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Proposta di modifica n. 2.257 al ddl C.1913 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 23/07/19

  Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: «fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno» con le seguenti: «Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della Difesa».

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «Entro il 31 ottobre di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le amministrazioni interessate che abbiano comunicato al Ministero dell'interno» con le seguenti: «Entro il 31 ottobre di ciascun anno, con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'Interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le amministrazioni interessate che abbiano comunicato al Ministero della Difesa».