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Proposta di modifica n. 2.249 al ddl C.1913 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 23/07/19

  Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
  «1-bis Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché quelle derivanti dalla vendita delle navi o di parti di esse, disposta ai sensi del citato articolo 12, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate al fine di garantire un efficiente servizio scorte per la protezione personale dei giornalisti minacciati da gruppi organizzati di estrema destra. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.