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Proposta di modifica n. 2.248 al ddl C.1913 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 23/07/19

  Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
  «1-bis Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché quelle derivanti dalla vendita delle navi o di parti di esse, disposta ai sensi del citato articolo 12, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate per il finanziamento degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.