Proposta di modifica n. 2.245 al ddl C.1913 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 23/07/19

  Al comma 1 sopprimere il capoverso 6-quater.

  Conseguentemente, sostituire il comma 1-bis con il seguente:
  «1-bis Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono versate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui»