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Proposta di modifica n. 2.250 al ddl C.1913 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 23/07/19

  Al comma 1, capoverso 6-bis, sopprimere il quarto e il quinto periodo.

  Conseguentemente,
   1) sopprimere i capoversi 6-ter e 6-quater;
   2) sostituire il comma 1-bis con il seguente:
  «1-bis Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate al fine di garantire un efficiente servizio scorte per la protezione personale degli imprenditori minacciati dalla criminalità organizzata. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.