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Proposta di modifica n. 2.234 al ddl C.1913 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 23/07/19

  Al comma 1, capoverso 6-bis, sopprimere il quarto e il quinto periodo.

  Conseguentemente,
   1) sopprimere i capoversi 6-ter e 6-quater;
   2) sostituire il comma 1-bis con il seguente:
  «1-bis Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono versate al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 1, comma 6-sexies, della legge 26 febbraio 2011 n. 10 per il sostegno delle vittime dei reati di tipo mafioso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.