Proposta di modifica n. 2.12 al ddl C.1913 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 23/07/19

  Al comma 1, capoverso «6-bis», dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, notificato al comandante e, ove possibile, all'armatore e al proprietario della nave, chiunque compiendo atti diretti a procurare l'ingresso illegale in violazione delle leggi dello Stato, di persona che non è cittadina o che non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di 50.000 euro per ogni persona, la pena si applica anche quando il fatto è commesso da più persone in concorso tra loro.