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Proposta di modifica n. 2.25 al ddl C.1913 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Id. em. 2.28

testo emendamento del 23/07/19

  Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: «di navi in servizio governativo non commerciale», aggiungere le seguenti: «o di navi impiegate in attività di soccorso in mare»;
   b) dopo le parole: «il comandante della nave è tenuto ad osservare la normativa internazionale», aggiungere le seguenti: «le convenzioni internazionali sul diritto del mare in materia di soccorso, il principio di non-refoulement».