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Proposta di modifica n. 2.5 al ddl C.1913 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 23/07/19

  Al comma 1, sostituire il capoverso 6-bis con il seguente:
  «6-bis. Salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, il comandante della nave è tenuto ad osservare la normativa internazionale, i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-ter. In caso di violazioni accertate del divieto di ingresso, traffico o sosta in acque territoriali italiane, notificato al comandante e, ove possibile all'armatore e al proprietario della nave, si applica, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a 2.000. All'irrogazione delle sanzioni, accertate dagli organi addetti al controllo, provvede il prefetto territorialmente competente. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689».

  Conseguentemente, sopprimere il comma 1-bis