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Proposta di modifica n. 1.61 al ddl C.1913 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 23/07/19

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, il comma 2 è sostituito con il seguente:
  «2. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei braccialetti elettronici, anche in considerazione di quanto previsto al comma 1, la somma attualmente impiegata a tal fine è aumentata della metà. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».