Proposta di modifica n. 8.9 al ddl C.1117 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 05/09/18

  Dopo il comma 4-ter aggiungere il seguente:
  4-quater. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con esclusione delle cause di incompatibilità di cui al comma 1, lettera c), del citato articolo 8, quando la direzione della farmacia è affidata ad un farmacista non socio, in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475»;