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Proposta di modifica n. 1.18 al ddl C.1913 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 23/07/19

  Al comma 1, sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:
  1-ter. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo (SAR), può limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano le condizioni di cui all'articolo 19, comma 2, lettera g), limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689.