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Proposta di modifica n. 1.17 al ddl C.1913 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 23/07/19

  Al comma 1, sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:
  1-ter. Il Ministro dell'interno, autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge 1o aprile 1981, n. 121, nelle funzioni di coordinamento di cui al comma 1-bis e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo (SAR), può limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di comprovate ed evidenti minacce all'ordine e alla sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano le condizioni di cui all'articolo 19, comma 2, lettera g), limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689. Il provvedimento è adottato, previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze.