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Proposta di modifica n. 1.11 al ddl C.1913 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 23/07/19

  Sostituirlo con il seguente:
   Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può con provvedimento motivato, fermo restando il rispetto degli obblighi internazionali, inclusi quelli stabiliti dalla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, fatta a Ginevra nel 1951, limitare il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, esclusivamente per comprovati motivi di ordine e sicurezza pubblica.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.
(Obblighi del comandante della nave)

  1. Fermo restando il rispetto degli obblighi internazionali, il comandante della nave è tenuto ad osservare i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-ter del decreto legislativo n. 286 del 1998.