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Articolo aggiuntivo n. 1.0.100 al ddl S.1374 in riferimento all'articolo 1.
  • presentato il 18/07/2019 in VII Istruzione pubblica, beni culturali del Senato
  • status: Inammissibile (improponibile per estraneità della materia)

testo emendamento del 18/07/19

La Relatrice

Dopo l'articolo sono inseriti i seguenti:

            Â«1-bis

 (Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015)

            1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

 "1. Si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, anche attraverso il ricorso a sistemi digitali."

            b) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

            "Articolo 2-bis

            (Ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla gestione separata)

            1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l'indennità giornaliera di malattia, l'indennità di degenza ospedaliera, il congedo di maternità e il congedo parentale sono corrisposti, fermi restando i requisiti reddituali vigenti, a condizione che nei confronti dei lavoratori interessati risulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta alla predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento o dell'inizio del periodo indennizzabile.

        2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la misura vigente dell'indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100 per cento. Conseguentemente è aggiornata la misura dell'indennità giornaliera di malattia.";

            c) dopo il Capo V è aggiunto il seguente:

            "Capo V-bis

            Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali

Art. 47-bis

(Scopo, oggetto e ambito di applicazione)

        1. Al fine di promuovere un'occupazione sicura e dignitosa e nella prospettiva di accrescere e riordinare i livelli di tutela per i prestatori occupati con rapporti di lavoro non subordinato, le disposizioni del presente Capo stabiliscono livelli minimi di tutela dei lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili, anche attraverso piattaforme digitali.

        2. Ai fini del presente decreto si considerano piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche delle imprese che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, mettono in relazione a distanza per via elettronica le persone per le attività di consegna di beni, determinando le caratteristiche della prestazione o del servizio che sarà fornito e fissandone il prezzo.

        3. I lavoratori di cui al comma 1 non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate. I contratti collettivi possono definire schemi retributivi modulari e incentivanti, che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dei diversi modelli organizzativi.

Art. 47-ter

(Copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)

        1. I prestatori di lavoro di cui al presente Capo, a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto intercorrente con l'impresa titolare della piattaforma digitale, sono soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Il premio di assicurazione INAIL a carico delle imprese titolari delle piattaforme digitali è determinato ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in base al tasso di rischio corrispondente all'attività svolta. Ai fini del calcolo del premio assicurativo, si assume come retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività, indipendentemente dal numero delle ore giornaliere lavorative.

        2. Ai fini dell'assicurazione INAIL, l'impresa titolare della piattaforma digitale è tenuta a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

        3. L'impresa titolare della piattaforma digitale è comunque tenuta nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo a propria cura e spese al rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 47-quater

(Osservatorio)

        1. Al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni del presente capo, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un osservatorio permanente, presieduto dal Ministro o da un suo delegato e composto da rappresentati dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al comma 1 dell'articolo 47-bis. L'Osservatorio verifica, sulla base dei dati forniti da INPS, INAIL e ISTAT, gli effetti delle disposizioni del presente Capo e può proporre eventuali revisioni in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale. Ai componenti dell'osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.".

Art. 1-ter

(Modifica al decreto legislativo n. 22 del 2015)

            1. All'articolo 15, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, le parole "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un mese".

Art. 1-quater

(Copertura finanziaria)

            1. Ai maggiori oneri derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), pari a 5,3 milioni di euro nel 2019, 10,7 milioni di euro nel 2020, 10,9 milioni di euro nel 2021, 11,1 milioni di euro nel 2022, 11,3 milioni di euro nel 2023, 11,4 milioni di euro nel 2024, 11,6 milioni di euro nel 2025, 11,7 milioni di euro nel 2026, 11,9 milioni di euro nel 2027, 12,1 milioni di euro annui nel 2028 e 12,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2029, si provvede: