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Proposta di modifica n. 1.11 ai ddl C.181 , C.1034 , C.1188 , C.1593 , C.1710 , C.1749 , C.1836 , C.1839 in riferimento all'articolo 1.
  • presentato il 16/07/2019 in XII Affari sociali della Camera dai Relatori.
  • status: Approvato

testo emendamento del 16/07/19

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole:
e ai gestori di pubblici servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 con le seguenti: che abbiano almeno 15 dipendenti e servizi aperti al pubblico,
   b) al comma 1 sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2025;
   c) sostituire il comma 2 con il seguente: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, sentiti gli altri Ministri interessati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito il programma pluriennale di attuazione, entro il termine di cui al comma 1, delle misure di cui al medesimo comma 1. Il programma individua le amministrazioni destinatarie dell'obbligo secondo un ordine di priorità che tiene conto della ubicazione, del bacino di utenza di riferimento nonché dei tempi di arrivo dei mezzi di soccorso e, ove possibile, dell'analisi dei dati epidemiologici di arresto cardiaco per valutare il rischio relativo in relazione alla serie storica. È comunque da ritenersi prioritaria l'installazione dei DAE nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università;
   d) sopprimere il comma 3;
   e) al comma 6, sostituire le parole:
degli anni 2021 e 2022 con le seguenti: dal 2021 al 2025. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono stabilite le modalità di accesso al contributo di cui al presente comma a favore delle amministrazioni che non riescano a provvedere, con le risorse disponibili a legislazione vigente, all'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1.;
   f) al comma 7:
    1) sostituire le parole:
di cui al comma 8 con le seguenti: di cui al comma 6;
    2) sostituire le parole: 2020, 2021 e 2022 con le seguenti: dal 2020 al 2025;
    3) sostituire le parole: bilancio triennale 2020-2022 con le seguenti: bilancio triennale 2019-2021.

  Conseguentemente, all'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'obbligo di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti gli scali aerei, ferroviari e marittimi, i mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi che effettuano tratte con una percorrenza continuata di una durata di almeno quattro ore e, comunque, i gestori di pubblici servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
   b) alla rubrica, sostituire le parole: delle società sportive dilettantistiche e professionistiche con le seguenti: di altri soggetti;

nuova formulazione del 16/07/19

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole:
e ai gestori di pubblici servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 con le seguenti: che abbiano almeno 15 dipendenti e servizi aperti al pubblico,
   b) al comma 1 sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2025;
   c) sostituire il comma 2 con il seguente: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, sentiti gli altri Ministri interessati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito il programma pluriennale di attuazione, entro il termine di cui al comma 1, delle misure di cui al medesimo comma 1. Il programma individua le amministrazioni destinatarie dell'obbligo secondo un ordine di priorità che tiene conto della ubicazione, del bacino di utenza di riferimento nonché dei tempi di arrivo dei mezzi di soccorso e, ove possibile, dell'analisi dei dati epidemiologici di arresto cardiaco per valutare il rischio relativo in relazione alla serie storica. È comunque da ritenersi prioritaria l'installazione dei DAE nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università;
   d) sopprimere il comma 3;
   e) al comma 6, sostituire le parole:
degli anni 2021 e 2022 con le seguenti: dal 2021 al 2025. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono stabilite le modalità di accesso al contributo di cui al presente comma a favore delle amministrazioni che non riescano a provvedere, con le risorse disponibili a legislazione vigente, all'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1.;
   f) al comma 7:
    1) sostituire le parole:
di cui al comma 8 con le seguenti: di cui al comma 6;
    2) sostituire le parole: 2020, 2021 e 2022 con le seguenti: dal 2020 al 2025;
    3) sostituire le parole: bilancio triennale 2020-2022 con le seguenti: bilancio triennale 2019-2021.

  Conseguentemente, all'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'obbligo di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti gli scali aerei, ferroviari e marittimi, i mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi che effettuano tratte con una percorrenza continuata di una durata di almeno quattro ore e, comunque, i gestori di pubblici servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e i titolari di servizi di trasporto extraurbano in concessione.
   b) alla rubrica, sostituire le parole: delle società sportive dilettantistiche e professionistiche con le seguenti: di altri soggetti;