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Proposta di modifica n. 13.14 al ddl C.1913 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 10/07/19

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:
    3) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo, la durata del nuovo divieto e dell'eventuale prescrizione non può essere inferiore a tre anni e superiore a dieci anni».