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Proposta di modifica n. 6.9 al ddl C.1117 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 05/09/18

  Al comma 3-quinquies, il capoverso 2-ter è sostituito dal seguente:
  «2-ter. I docenti in possesso del diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 e laurea in scienze della formazione primaria posso inserirsi nelle tre fasce delle graduatorie ad esaurimento rispettando gli obblighi di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2017/2018 per il successivo triennio».