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Proposta di modifica n. 5.12 al ddl C.1913 in riferimento all'articolo 5.
argomenti:  

testo emendamento del 10/07/19

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al comma 1 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:
   « h-bis) abusivamente riprende in locali di pubblico spettacolo, in tutto o in parte, un'opera cinematografica o audiovisiva, per il tramite delle modalità di cui al primo comma dell'articolo 85-bis del Testo Unico per la Sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.».

  1-ter. Al comma 2 dell'articolo 85-bis del Testo Unico per la Sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, aggiungere in fine il seguente periodo: «I soggetti di cui al periodo precedente sono autorizzati ad installare sistemi di videosorveglianza all'interno della sala destinata al pubblico spettacolo, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali e dandone avviso e comunicazione adeguata agli utenti».