Proposta di modifica n. 5.6 al ddl C.1913 in riferimento all'articolo 5.
argomenti:  

testo emendamento del 10/07/19

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

  1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, all'articolo 109, comma 3, dopo le parole «successive all'arrivo,» sono inserite le seguenti: «ed entro 6 ore nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore mediante collegamento tra sistemi informatici».