Proposta di modifica n. 5.6
al ddl C.1913 in riferimento all'articolo 5.
presentato il 10/07/2019 in I Affari costituzionali della Camera da Veronica GIANNONE (Misto) e altri e altri 3 cofirmatari ... [ apri ]
argomenti:
testo emendamento del 10/07/19
Sostituirlo con il seguente:
Art. 5.
1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, all'articolo 109, comma 3, dopo le parole «successive all'arrivo,» sono inserite le seguenti: «ed entro 6 ore nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore mediante collegamento tra sistemi informatici».