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Proposta di modifica n. 2.24 al ddl C.1913 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 10/07/19

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il comma 8-quinquies dell'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente:
  «8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8, nonché alle associazioni o fondazioni per finalità didattiche o di utilità sociale. Nel caso di provvedimento di confisca definitivo nei confronti di associazioni o fondazioni, non è ammessa l'assegnazione o il trasferimento del bene ad altri enti operanti nel medesimo settore di quello a cui la confisca è stata effettuata. I beni, inclusi i mezzi di trasporto, non assegnati o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono destinati alla vendita, anche per parti separate. Le somme ricavate dalla vendita affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica “Sicurezza pubblica”. Decorsi due anni dal primo tentativo di vendita i beni non alienati sono distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.»

  2-ter. Le associazioni o le fondazioni destinatarie della concessione di cui al comma 8-quinquies dell'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 provvedono, con oneri a proprio carico, allo smaltimento, al momento della cessazione dell'uso delle imbarcazioni assegnate, dandone tempestiva comunicazione al Prefetto interessato.
  2-quater. All'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Inottemperanza a limitazioni o divieti in materia di ordine, sicurezza pubblica e immigrazione, nonché disposizioni sulla destinazione di beni confiscati).