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Proposta di modifica n. 2.18 al ddl C.1913 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Id. em. 2.9

testo emendamento del 10/07/19

  All'articolo 2, comma 1, capoverso 6-bis, al terzo periodo sopprimere le parole: In caso di reiterazione commessa con l'utilizzo della medesima nave.

nuova formulazione del 18/07/19

  All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
   1) al comma 1, capoverso «6-bis»:
  a) sostituire il terzo periodo con il seguente
: «È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare»;
  b) all'ultimo periodo, sostituire le parole da: «ad eccezione dei commi» fino alla fine del periodo;
   2) al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 650.000 per l'anno 2019 e a euro 1.300.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede, rispettivamente, quanto a euro 500.000 per l'anno 2019 e a euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a euro 150.000 per l'anno 2019 e a euro 300.000 a decorrere dall'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse iscritte, per l'anno 2019, nel fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno».