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Proposta di modifica n. 2.58 al ddl C.1913 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 10/07/19

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, capoverso comma 6-bis:
    1) al terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «In caso di reiterazione commessa con l'utilizzo della medesima nave,»;
    2) all'ultimo periodo, sopprimere le parole da: «ad eccezione dei commi quattro, quinto e sesto dell'articolo 8-bis;».

  Conseguentemente dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Assegnazione agli organi di Polizia e alle Capitanerie di porto dei natanti sequestrati ai fini dell'impiego in attività di polizia, ovvero per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale)

   I natanti confiscati nel corso delle operazioni di cui all'articolo 12, comma 6-bis, sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia, nonché Capitanerie di porto, che ne facciano richiesta rispettivamente per l'impiego in attività di polizia ovvero per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.