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Proposta di modifica n. 2.17 al ddl C.1913 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 10/07/19

  All'articolo 2, comma 1, capoverso 6-bis, secondo periodo le parole: da euro 10.000 a euro 50.000 sono sostituite dalle seguenti: da euro 150.000 a euro 1.000.000.

nuova formulazione del 18/07/19

  Al comma 1, capoverso 6-bis, sostituire il secondo periodo con i seguenti: In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150.000 a euro 1.000.000. La responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si estende all'armatore della nave.