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Proposta di modifica n. 1.52 al ddl C.1913 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 10/07/19

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Per le finalità di cui all'articolo 11 che precede, sono istituiti nell'Area metropolitana di Cagliari, nell'isola di Lampedusa e nel territorio della provincia di Trapani, appositi nuclei interforze, di pronto intervento, per il pattugliamento e la difesa della linea di delimitazione delle acque territoriali.
  2. I predetti nuclei, su ordine del Ministro della difesa, anche conseguente ad apposita richiesta in tal senso del Ministro dell'interno, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, sono autorizzati ad intervenire per il rispetto dei divieti e/o delle limitazioni disposte dall'Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza, ai sensi del comma 1-ter, dell'articolo 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998.
  3. Entro 20 giorni dall'approvazione del presente provvedimento, il Ministro della difesa, d'intesa con il Capo di Stato Maggiore della difesa, individua gli uomini e i mezzi militari da assegnare a ciascun nucleo, nonché l'indennità spettante agli uomini assegnati alle predette strutture.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.