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Articolo aggiuntivo n. 5.022 al ddl C.1117 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 05/09/18

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di anticipo pensionistico).

  1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «dal 1o maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o maggio 2017».
  2. Il beneficio dell'indennità prorogata ai sensi del comma 1 è riconosciuto a domanda nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 630 milioni di euro per l'anno 2020, e di 666,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 185 della medesima legge, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2019, 630 milioni di euro per l'anno 2020, e 666,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.
  4. Qualora le misure di cui al comma 3 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma 2, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.