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Proposta di modifica n. 6.100 al ddl S.299 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 02/07/19

Al comma 1, le parole "Il Ministero della salute predispone" sono sostituite dalle seguenti: "Con le procedure previste dall'articolo 16-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la Commissione nazionale per la formazione continua e le regioni assicurano, per quanto di rispettiva competenza, la predisposizione e lo svolgimento di".