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Proposta di modifica n. G/944/15/14 al ddl S.944
  • status: Accolto

testo emendamento del 02/07/19

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge n. 944 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018»,

            premesso che:

            l'articolo 11 del disegno di legge in esame prevede la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

            considerato che:

            il regolamento (UE) 2017/625, pubblicato in data 7 aprile 2017, ha stabilito regole integrate per prevenire, eliminare o ridurre il livello di rischio per esseri umani, animali e piante lungo la catena agroalimentare;

            le norme contenute nel capo VI del titolo II del regolamento (UE) 2017/625, in materia di finanziamento dei controlli ufficiali, sono oggetto dell'articolo 11, comma 3, lettera e, del disegno di legge in esame che, inoltre, prevede di rivedere le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, adeguando le modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali;

            nello specifico, l'articolo 11, comma 3, lettera e), norma da un lato la revisione delle disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, stabilendo un incremento delle tariffe che deve essere utilizzato al fine di attribuire all'autorità competente le risorse necessarie per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, dall'altro prevedendo tariffe relative ai controlli in materia di prodotti fitosanitari imposte dal regolamento (UE) 2017/625, stabilendo, se necessario, incrementi rispetto agli importi vigenti;

            impegna il Governo:

            a valutare la necessità di reperire differenti tipi di risorse rispetto a quelle previste dal comma 3, lettera e), dell'articolo in oggetto, al fine di evitare l'inserimento di nuove tariffe o l'incremento di quelle vigenti.